Statuto
Prima…Vera
Associazione Studenti di Ingegneria
STATUTO
Articolo 1. COSTITUZIONE
1. E’ costituita l’Associazione denominata:
in breve denominabile “ Prima…Vera ASI ”.
Articolo 2. SEDE
1. L’associazione ha sede in Fisciano (SA), presso l’Università degli Studi di Salerno, in via Ponte Don Melillo.
Articolo 3. FINALITA’
1. L’Associazione si propone di:
- svolgere una seria ed incisiva rappresentanza studentesca negli organi di Facoltà e di Ateneo;
- fornire supporto e tutela agli studenti, in particolar modo agli studenti della Facoltà d’Ingegneria;
- perseguire ed attuare finalità culturali attraverso attività di informazione e formazione;
- migliorare la qualità della vita universitaria mediante l’organizzazione di manifestazioni artistiche, mondane, sociali e sportive.
2. L’Associazione non ha scopi di lucro ed è vietata la sua strumentalizzazione e quella delle sue strutture da parte di gruppi politici e/o religiosi per il raggiungimento di finalità elettorali o comunque propagandistiche.
Articolo 4. PATRIMONIO
1. Il patrimonio dell’Associazione è formato
- dal patrimonio iniziale di € 1,00;
- dalle quote annuali versate dai soci;
- dai contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alla necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
- da contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Articolo 5. SOCI
1. L’Associazione riunisce studenti universitari regolarmente iscritti alla Facoltà d’Ingegneria degli Studi di Salerno.
2. I membri dell’Associazione si distinguono in
- Soci Ordinari: studenti iscritti alla Facoltà d’Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno;
- Soci Sostenitori: coloro che, in vario modo, incoraggiano e collaborano alle attività dell’Associazione, previo consenso del Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dall’art. 8 comma 8;
- Soci Onorari: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e tutti quelli che, eccelsi nelle varie manifestazioni della vita sociale, sono meritevoli di tale carica e sono nominati dall’Assemblea secondo le modalità stabilite dall’art. 7 comma 7.
3. Chiunque intenda divenire socio deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e di essere disposto, per quanto in suo potere, a cooperare al conseguimento degli scopi dell’Associazione, rispettando le norme del presente Statuto e ogni delibera degli organi sociali.
4. Al momento dell’iscrizione l’associato deve versare la quota d’iscrizione e ha diritto ad avere la relativa copia conforme dello statuto di Associazione, firmata a mano da uno dei membri del Consiglio Direttivo.
Tali disposizioni non valgono per i soci onorari nominati dall’Assemblea.
5. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e i soci cessano di appartenervi:
- per decadenza;
- per delibera dell’Assemblea dei soci, in caso di motivate ragioni riconducibili alla sua condotta;
- per dimissioni volontarie (recesso);
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa annuale.
Articolo 6. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
1. Sono organi ufficiali dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Articolo 7. ASSEMBLEA DEI SOCI
1. L’Assemblea è formata da tutti i Soci ed è presieduta dal Presidente.
2. L’Assemblea è convocata dal Presidente con qualsiasi mezzo, in particolare tramite email, a condizione che giunga al destinatario almeno 7 (sette) giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, 2 (due) giorni prima della seduta.
3. L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno 2 (due) volte all’anno e, in via straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o su motivata richiesta sottoscritta da 1/3 dei soci.
4. Le riunioni di Assemblea sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà degli associati ordinari; qualora non sia raggiunto il prescritto numero di soci, l’Assemblea si intende riunita in seconda convocazione un quarto d’ora dopo quella stabilita e le deliberazioni hanno validità qualunque sia il numero dei presenti. Inoltre, i soci che riportano un ritardo di 15 minuti dall’inizio dell’Assemblea possono partecipare alla stessa solo da uditori.
5. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dall’art. 14;
- delibera gli indirizzi programmatici dell’Associazione;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera sulle richieste di modifica dello Statuto sociale;
- si pronuncia su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda proporre.
6. Le delibere dell’Assemblea possono essere votate solo dai Soci Ordinari, avente ognuno diritto ad un solo voto non esercitabile mediante delega.
7. Le delibere dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Per quanto riguarda la modifica degli articoli dello statuto e la nomina di Soci Onorari, le delibere dell’Assemblea sono prese con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
Articolo 8. CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) Soci Ordinari eletti dall’Assemblea secondo le modalità dell’art. 14.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con qualsiasi mezzo, in particolare tramite email, a condizione che giunga al destinatario almeno 7 (sette) giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima della seduta.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o su motivata richiesta di 4 (quattro) consiglieri su 7 (sette).
4. Il Consiglio Direttivo è costituito regolarmente quando sono presenti almeno 4 (quattro) consiglieri su 7 (sette). Nel caso in cui l’ordine del giorno preveda l’elezione del Presidente, la riunione del Consiglio si intende valida con la presenza di tutti i membri, ossia di 7 (sette) consiglieri su 7 (sette).
5. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- elegge il Presidente dell’Associazione;
- elabora gli indirizzi programmatici dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- gestisce l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione in relazione agli indirizzi programmatici approvati dall’Assemblea;
- stabilisce annualmente l’ammontare della quota associativa;
- può istituire e sciogliere Commissioni di lavoro;
- sottopone all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- promuove l’acquisizione di nuove risorse finanziarie, materiali e professionali;
- propone all’Assemblea l’acquisizione di nuovi soci o l’esclusione di uno o più di essi in caso di inosservanza delle regole del presente statuto.
6. L’elezione del Presidente deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall’insediamento del Consiglio Direttivo secondo le modalità del comma 4 e resa pubblica entro 15 (quindici) giorni alla riunione di Assemblea.
7. Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un solo voto non esercitabile mediante delega.
8. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese con la maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Per quanto riguarda la nomina di Soci Sostenitori, le delibere del Consiglio sono prese con la maggioranza di 5 (cinque) consiglieri su 7 (sette).
Articolo 9. COMMISIONI DI LAVORO
1. La Commissione di lavoro persegue precisi obiettivi di carattere culturale, sociale e informativo.
2. La Commissione di lavoro è composta al massimo da 5 (cinque) associati, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta dell’Assemblea dei soci.
3. L’istituzione di una Commissione è temporanea. La sua durata, rinnovabile, è stabilita dal Consiglio Direttivo a seconda delle circostanze e degli argomenti trattati e non può essere superiore a 6 (sei) mesi e comunque non maggiore della durata del mandato dei membri del Consiglio.
4. La Commissione nomina al suo interno un Responsabile che deve coordinare i lavori ed informare mensilmente il Consiglio Direttivo della situazione dei lavori sviluppati.
5. Un associato non può ricoprire contemporaneamente il ruolo di Responsabile di due o più Commissioni di lavoro.
Articolo 10. PRESIDENTE
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo secondo le modalità dell’art. 8 comma 6 e rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di Terzi, intrattenendo rapporti con associazioni aventi scopi analoghi.
2. Il Presidente ha i seguenti compiti:
- convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest’ultimo, da uno dei membri del Consiglio Direttivo, designato dal Consiglio stesso;
- nomina, su parere del Consiglio Direttivo, le cariche sociali di Segretario, Vicepresidente e Tesoriere all’interno del Consiglio stesso;
- sovrintende a tutte le attività di Associazione.
3. Il Presidente può delegare in parte la sua rappresentanza esterna ad uno o più membri del Consiglio Direttivo.
Articolo 11. VICEPRESIDENTE
1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogni volta che questi sia impedito all’esercizio delle sue funzioni.
Articolo 12. SEGRETARIO
1. Il Segretario è nominato dal Presidente e collabora con questi e il Consiglio nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione, ossia:
- provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei Soci;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Articolo 13. TESORIERE
1. Il Tesoriere è nominato dal Presidente e ha i seguenti compiti:
- cura e controlla la gestione della cassa in relazione alle norme di legge;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e di quello consuntivo;
- provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro di contabilità, nonché della conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle delibere dell’Assemblea.
Articolo 14. ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo si svolgono a scrutinio segreto.
2. Solo i Soci Ordinari possono candidarsi e eleggere e i candidati, avente ognuno diritto ad un solo voto non esercitabile mediante delega.
3. Il Presidente convoca entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione del suo mandato l’Assemblea dei soci.
4. Le proposte di candidatura di membro del Consiglio Direttivo devono essere presentate mediante una dichiarazione verbale all’Assemblea dei soci. Successivamente si apre un dibattito, alla chiusura del quale si procede alla formazione di una Commissione elettorale composta da 4 (quattro) membri dell’Assemblea non candidati.
5. La Commissione elettorale predispone il seggio per le votazioni e nomina al suo interno un Segretario che coordina le attività ed è responsabile del normale svolgimento delle votazioni.
6. Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo si svolgono entro 7 (sette) giorni dalla presentazione delle candidature.
7. Lo spoglio delle schede avviene in pubblico, alla conclusione del quale il Segretario proclama i primi 7 (sette) eletti che abbiano avuto la maggioranza dei voti; qualora ci siano uno o più candidati che abbiano ottenuto un numero uguale di voti, la precedenza è data al candidato più giovane di età.
Articolo 15. DURATA DELLE CARICHE
1. Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Consigliere hanno durata di 2 (due) anni e non possono essere riconfermate consecutivamente né cumulate tra i soci.
2. Un membro del Consiglio Direttivo decade dalla carica
- per dimissioni volontarie (recesso);
- per mancanza di validità dell’art. 8 comma 1.
Al suo posto si insedia il primo candidato non eletto e di seguito a scalare (sostituzione esterna al Consiglio).
3. Le sostituzioni delle cariche effettuate nel corso del mandato, interne o esterne al Consiglio Direttivo, decadono allo scadere dello stesso mandato.
Articolo 16. SFIDUCIA (Sostituzione interna al Consiglio Direttivo)
1. In caso di motivate ragioni riconducibili alla condotta del Presidente, la sua sfiducia può essere richiesta con la maggioranza dei 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo, ossia da 5 (cinque) membri su 7 (sette), oppure con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto nell’Assemblea dei soci. La sue elezione si svolge secondo le modalità dell’art. 8 comma 4 e viene resa pubblica, entro 15 (quindici) giorni, alla riunione dell’Assemblea dei soci.
2. In caso di motivate ragioni riconducibili alla condotta di una delle cariche del Consiglio Direttivo, la sua sfiducia può essere richiesta con la maggioranza dei 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo, ossia da 5 (cinque) membri su 7 (sette), oppure con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto nell’Assemblea dei soci. Quindi, entro 7 (sette) giorni dalla seduta, il Presidente procede alla nomina della carica tra i membri del Consiglio e la rende pubblica, entro 15 (quindici) giorni, alla riunione dell’Assemblea dei soci.
3. Nel caso in cui non sia possibile sostituire il Presidente o uno delle cariche sociali secondo le modalità definite in precedenza, il Consiglio Direttivo si scioglie e si indicono nuove elezioni secondo le modalità stabilite dall’art. 14.
Articolo 17. BILANCIO
1. Il bilancio (rendiconto) coincide con l’anno solare. Entro il mese di Aprile il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il mese di Dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
Articolo 18. AVANZI DI GESTIONE
1. Gli eventuali utili o avanzi, nonché fondi, riserve o capitale, non possono essere distribuiti ai soci dell’Associazione, né in maniera diretta né indiretta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre entità che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Articolo 19. SCIOGLIMENTO
1. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. In caso di scioglimento, il patrimonio o eventuali fondi residui vengono destinati ad associazioni di ricerca scientifica.
Articolo 20. NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
